reato stalking: non potrà più essere estinto con condotte riparatorie

reato stalking: non potrà più essere estinto con condotte riparatorie

reato stalking: non potrà più essere estinto con condotte riparatorie
reato stalking: non potrà più essere estinto con condotte riparatorie

Giustizia è fatta! Il reato di stalking non potrà più essere estinto con condotte riparatorie.

L’applicazione del nuovo istituto sulla giustizia riparativa, introdotto dalla riforma Orlando, permetteva di essere prosciolti da un’imputazione per “atti persecutori” pagando una semplice multa, anche senza il consenso della vittima.

Il reato di stalking è stato introdotto in Italia con una legge del 2009 e consiste nel molestare ripetutamente una persona, provocando nella vittima un continuo stato di ansia o di paura, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. Un incubo nel quale, almeno una volta nella vita, sono entrate più tre milioni di donne italiane.

Una minaccia che può arrivare dal proprio ex partner, ma spesso anche da conoscenti occasionali o da perfetti sconosciuti.

In pratica, finalmente si è corretto un errore che aveva portato molte donne che avevano subito stalking da parte di uomini a pensare che le loro denunce non erano servite a niente.reato stalking: non potrà più essere estinto con condotte riparatorie

Al Senato la conversione del decreto fiscale collegato alla manovra è diventato legge dello Stato, è sato così aggiunto un comma all’art. 162-ter che esclude espressamente l’applicabilità dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di cui all’art. 612-bis.

Il reato di stalking non potrà più essere estinto per condotte riparatorie. Viene corretta così una “stortura” della recente riforma del processo penale (l. 103/2017) introdotta con il nuovo istituto ex art. 162-ter c.p.

L’estinzione del reato per condotte riparatorie

La riforma, infatti, aveva introdotto nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”, che prevede l’estinzione del reato nel caso in cui l’imputato abbia riparato interamente al danno cagionato (entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado salvo proroghe), tramite le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.

L’istituto si estendeva a tutti i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, comprendendo dunque alcune ipotesi di stalking.

La previsione aveva sollevato subito molteplici polemiche, atteso, altresì che l’estinzione del reato è dichiarata dal giudice che reputa congrua l’offerta a prescindere dall’accettazione o meno della vittima. A seguito dell’ulteriore disappunto causato da una delle prime applicazioni della norma, da parte del tribunale di Torino che ha ritenuto congrua l’offerta di 1.500 euro da parte di un imputato di stalking estinguendo così il reato, nonostante il rifiuto della vittima. La spinta ad intervenire è stata forte, portando così a trovare una strada privilegiata nel decreto fiscale collegato alla manovra.

 

Articolo scritto da Redazione PinkItalia