Assicurazione auto: come mantenere la classe di merito
Assicurazione auto: come mantenere la classe di merito
L’automobile è un bene irrinunciabile per molti italiani. Possederne una infatti semplifica gli spostamenti, e permette di assolvere alle esigenze quotidiane della famiglia. D’altro canto le spese di manutenzione, di carburante e di Rca possono essere elevate e pesare gravemente sul bilancio personale. Per questo motivo i consumatori, con lo scopo di trovare la polizza più economica, si affidano sempre più spesso alla comparazione delle migliori assicurazioni online su comparatori come Facile.it e altri portali web dedicati al confronto delle tariffe.
Chi rientra in classi assicurative alte, in ogni caso, può ritenersi fortunato perché spende generalmente meno. Affinché il risparmio si prolunghi nel tempo però bisogna informarsi su come mantenere la classe di merito dell’assicurazione auto.
Prima di elencare gli strumenti a protezione della classe di merito, giova ricordare il funzionamento del sistema Bonus/Malus.
Il sistema Bonus/Malus è adottato dalla maggior parte delle compagnie assicurative, e prevede la suddivisione delle tariffe in 18 classi di merito universali. La classe di merito, fra gli elementi più incisivi sul costo dell’assicurazione auto, rappresenta il valore attribuito ad ogni assicurato in ragione della sinistrosità, e può aumentare o diminuire in base alla condotta di guida.
A titolo di esempio il cliente assegnato in 12ª classe che non provoca sinistri nel corso dell’anno assicurativo, passerà all’11ª giovando di una tariffa più economica. Se al contrario provoca un sinistro salirà di due classi passando alla 14ª per effetto del Malus, e pagherà una tariffa più costosa.
L’unica eccezione riguarda i neopatentati e chi si assicura per la prima volta. Nei confronti di questi soggetti opera una presunzione di sinistrosità per inesperienza alla guida, che comporta l’inserimento automatico in 14ª classe.
Comunque, per effetto del Decreto Bersani convertito in Legge 4 agosto 2006, n° 248, tanto i neopatentati quanto chi è già stato assicurato possono ereditare la classe di merito di un componente dello stesso nucleo famigliare, a patto che ricorrano determinati requisiti.
La Legge Bersani nello specifico è applicabile solo fra persone fisiche con stessa residenza risultante dallo stato di famiglia, e solo se la classe ereditata -che deve riguardare una polizza attiva- viene trasferita ad un veicolo della stessa tipologia (da auto a auto e da moto a moto ad esempio).
Consentendo di mantenere la classe di merito all’interno della famiglia -intesa in questo caso anche come persone non consanguinee purché residenti nella stessa abitazione- la normativa garantisce un notevole risparmio sui costi di assicurazione auto.
Tuttavia va precisato che, a parità di condizioni, una classe di merito acquisita e una reale spesso non vengono equiparate dalle compagnie assicurative, poiché nel calcolo della tariffa entrano sempre in gioco fattori come l’età e la sinistrosità pregressa.
Per mantenere la classe di merito dell’assicurazione auto bisogna evitare l’applicazione del Malus, e per farlo esistono principalmente due modalità: rimborsare alla compagnia l’importo risarcito a titolo di sinistro o tutelarsi con un bonus protetto.
La prima soluzione conviene solo se il sinistro è di lieve entità, mentre la seconda è praticabile da tutti gli assicurati che si rivolgono a una compagnia che prevede tale garanzia.
Il bonus protetto è una clausola contenuta all’interno di alcuni contratti assicurativi, e consente al primo incidente con colpa di mantenere la classe di merito interna attribuita dalla compagnia.
Munirsi del bonus protetto è la scelta giusta se si resta fedeli alla stessa impresa di assicurazione, perché permette di pagare una tariffa invariata nonostante il sinistro. In caso di cambio di compagnia invece, il costo della polizza subisce un aumento poiché il sinistro incide comunque sulla classe di merito universale.
La classe di merito dell’assicurazione auto infine si può mantenere anche cambiando veicolo (in caso di vendita, rottamazione, furto, demolizioni o esportazione all’Estero) o compagnia assicurativa, sempre che l’attestato di rischio non sia scaduto.
Il Codice delle Assicurazioni Private prevede infatti che “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni“.
Per assicurare lo stesso veicolo presso nuova compagnia quindi, è importante possedere un attestato di rischio in corso di validità.
Per assicurare un nuovo veicolo in caso di vendita, rottamazione, furto, demolizione o esportazione all’Estero invece, all’attestato di rischio bisogna aggiungere i documenti che dimostrano che il veicolo che aveva maturato la classe da mantenere, sia stato effettivamente ceduto, smarrito o trasferito, o demolito.
È essenziale ricordare che dal 2005 l’attestato di rischio contenente l’indicazione della classe di merito assicurativa è stato dematerializzato.
In virtù del Regolamento Ivass n° 9 del 2015 il documento non è più disponibile in formato cartaceo, ma viene inoltrato dalla compagnia all’assicurato (o ad altri aventi diritto) per via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.
L’attestato di rischio è reso disponibile sul sito Internet della compagnia all’interno dell’area clienti, ma ciascuna compagnia può prevedere modalità alternative di invio (ad esempio a mezzo posta elettronica o via APP), e consegnarlo in formato cartaceo su richiesta e solo in casi eccezionali.
Articolo scritto da Redazione PinkItalia